Emmegi Srl
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AZIENDALe Autorizzazioni
L' attività di commercio di oggetti in oro o altri metalli preziosi usati è soggetta alla normativa del "Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza" (T.U.L.P.S.). In particolare l'art.127 del T.U.L.P.S. impone a qualsiasi soggetto che operi con oggetti preziosi, sia fabbricante sia commerciante, di munirsi di Autorizzazione Amministrativa rilasciata dal Questore della provincia in cui avviene l'attività di fabbricazione o commercializzazione. Per l'ottenimento di tale Autorizzazione, è necessario presentare appostita istanza denominata "Richiesta di autorizzazione per attività in materia di oggetti preziosi".
L'Autorizzazione viene rilasciata solo per i locali a cui si riferisce la Richiesta di Autorizzazione di Pubblica Sicurezza, è nominativa e viene intestata alla persona che effettivamente opera nei locali oggetto dell'Autorizzazione in qualità di titolare/amministratore (in caso di società) o in qualità di rappresentante nominato ed indicato dal titolare/amministratore (in caso di società) (dipendenti, collaboratori in genere, soci). L'originale dell'Autorizzazione deve essere esposto nei locali dove si svolge l'attività. Un discorso a parte lo impone la tenuta del Registro del Commercio: l'art.128 del T.U.L.P.S. prescrive che i soggetti di cui all'art. 127 devono compiere operazioni soltanto con persone provviste di idoneo documento di identità con fotografia rilasciato dall'Amministrazione dello Stato, le quali non possono rifiutarsi di esibirlo a colui che ritira gli oggetti preziosi in quanto, secondo l'art. 13 del D.L. 15.12.1979 n.625, convertito, con modificazioni, dalla L. 06.02.1980 n.15, come sostituto dell'art. 2 della Legge n.197/1991, i soggetti individuati dall'art. 127 del T.U.L.P.S.hanno l'obbligo di identificazione dei clienti e di registrazione delle operazioni. La regolare tenuta del Registro di Commercio con le suddette modalità, evita di istituire l'Archivio Unico previsto, fra gli altri, dal Decreto 03.02.2006, n. 143 del Ministero dell'Economia e delle Finanze che detta il regolamento in materia di identificazione e di conservazione delle informazioni per gli operatori non finanziari previsto dall'art. 3, comma 2, del Decreto Legislativo 20.02.2004, n. 56 recante "Attuazione della Direttiva 2001/97/CE in materia di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite". Per l'apertura di un punto di raccolta G'old in Franchising non sono richieste autorizzazioni comunali di alcun genere, in quanto l'attività viene classififcata all'ingrosso e non al dettaglio; molto raramente, i regolamenti di alcuni comuni prevedono semplicemente una comunicazione di inizio attività dovuta al particolare tipo di commercio svolto (oggetto preziosi usati). Infine, circa gli adempimenti rientranti nelle disposizioni emanate dall'Ufficio Italiano Cambi, ora Unità di Informazione Finanziaria, è il caso di specificare che l'affiliato, non operando commercio di "oro industriale" o di "oro da investimento", bensì commercio di prodotti finiti, ancorchè usati, non è soggetto alle comunicazioni di cui all'art. 1, comma 3 della Legge n.7 del 12/01/2000 (commercio di "oro" in via professionale, allegato B, disposizioni attuative del 14/07/2000 emanate dall'U.IC. ora U.I.F.), nè tantomeno alla dichiarazione di cui all'articolo 1, comma 2 della Legge n.7 del 17/01/2000 (operazioni in "oro" di valore superiore a € 12.500,00, allegato A, disposizioni attuative del 14/07/2000 emanate dall'U.I.C. ora U.I.F.). |
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